La cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dei CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023.
In arg. si segnalano altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 25 Novembre 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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