La cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo (nella specie in esecuzione della radiazione irrogata in altro procedimento disciplinare), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dell’Ordine forense è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati (Nel caso di specie, nelle more del giudizio di impugnazione davanti al CNF della sanzione della sospensione inflittagli dal CDD, il ricorrente veniva radiato dall’albo in esecuzione di altra sanzione disciplinare irrogatagli in altro procedimento disciplinare e divenuta definitiva).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 189 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In arg. si segnalano Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 25 Settembre 2023 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 84 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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