Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dell’Ordine forense è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 20 settembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 20 Settembre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Giugno 2019 (cancellazione amm.va)
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