L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 06 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)
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