La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 123 del 28 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 20 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment