Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro (Nel caso di specie, l’incolpato era stato nelle more cancellato dall’albo per sopravvenuta incompatibilità professionale a causa della sua assunzione quale lavoratore subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di impugnazione e conseguente stabilizzazione della sanzione. Inoltre, trattandosi di avvertimento, è stato altresì escluso, ad abundantiam, che perdurasse comunque in capo al ricorrente un interesse alla decisione sul merito, in quanto sanzione priva di conseguenze anche per il caso di eventuale futura reiscrizione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Ottobre 2022 (estinzione) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2018 (avvertimento)
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