Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati dell’incolpato, con conseguente stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile fino ad eventuale reiscrizione del professionista nell’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 117 del 18 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 18 Aprile 2025 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 18 Aprile 2024 (sospensione)
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