La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la sanzione irrogata dal CDD

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 37 del 25 marzo 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 25 Marzo 2023 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 21 Novembre 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment