La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la decisione del CDD

Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della decisione dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 204 del 15 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 15 Luglio 2025 (estinzione) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 44 del 04 Ottobre 2022 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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