Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 184 del 26 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 26 Giugno 2025 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 5 del 23 Ottobre 2020 (sospensione)
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