Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 494 del 31 Dicembre 2024 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 14 Luglio 2021 (sospensione)
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