Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campli), sentenza n. 39 del 29 aprile 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 32.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 29 Aprile 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 29 Aprile 2021 (cancellazione amm.va)
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