La cancellazione dall’albo dell’incolpato comporta l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato (Nel caso di specie, sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022
NOTA:
Sulle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 91 del 13 giugno 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 03 Ottobre 2022 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 4 del 09 Gennaio 2020 (sospensione)
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