È manifestamente infondata la qlc dell’art. 17 comma 1, lett. f, L. n. 247/2012, nella parte in cui prevede la cancellazione amministrativa del professionista nell’ipotesi di esecuzione di pene detentive ovvero di misure cautelari o interdittive (a nulla rilevando la validità del titolo di esecuzione), per asserito contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 4 (diritto al lavoro) della Costituzione. Trattasi, infatti, di un legittimo requisito per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo in quanto la restrizione della libertà personale incide inevitabilmente sulla libertà, autonomia e indipendenza dell’azione professionale e di giudizio dell’avvocato, con conseguente limitazione nella facoltà di poter offrire tutti gli strumenti per il più compiuto esercizio del diritto di difesa del cliente/parte assistita, oltre a comportare una menomazione immediata per il prestigio ed il decoro dell’intero ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 63 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera n. 8 del 22 Dicembre 2022 (cancellazione amm.va)
0 Comment