Ai sensi degli artt. 31 e 37, comma 1 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ratione temporis applicabili), la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati è subordinata al mantenimento, da parte del professionista, del requisito della residenza o del domicilio professionale nell’ambito della circoscrizione di riferimento. A tale imprescindibile condictio facti corrisponde lo specifico dovere dell’avvocato di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ogni successiva variazione dei suddetti luoghi (Nel caso di specie, il COA aveva disposto la cancellazione dall’albo degli avvocati del professionista che era risultato senza residenza o domicilio professionale nell’ambito della circoscrizione di competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 07 Maggio 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 25 Giugno 2012 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9031 del 18 Aprile 2014 (respinge)
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