In particolare il funzionario di cancelleria richiede al Call Center del Centro nomine difensori di ufficio il nominativo di un difensore per il compimento di atti non urgenti con riferimento ad imputati liberi. Successivamente la cancelleria invia una PEC al difensore di ufficio individuato dal call center con allegata convocazione “D’ordine del Presidente” per l’udienza che si celebrerà a distanza di qualche giorno. La Camera Penale di Messina rappresenta altresì di essersi accertata che la predetta convocazione non avviene ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p., ovvero perché un imputato sia rimasto privo di difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità, rifiuto o abbandono di difesa, bensì in via preventiva, al fine di garantire la presenza di un difensore di ufficio in udienza che, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e non già dell’art. 97 comma 1 c.p.p., possa sostituire i difensori eventualmente assenti. Si chiede pertanto al CNF se tale prassi sia da ritenersi conforme al dettato della legge e del Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio.
La risposta al parere richiesto non può prescindere dalla analisi delle norme di fonte primaria e regolamentare che indicano i criteri per la designazione dei difensori di ufficio.
L’art. 29 delle disp. di att. al c.p.p., così come modificato dall’art. 1 del d.lvo 6/2015, onera il CNF della predisposizione e dell’aggiornamento, con cadenza trimestrale, dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. L’art. 97 comma 2 del c.p.p. così come novellato dal richiamato testo normativo, stabilisce che il difensore di ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 29 disp. att. al c.p.p. I Consigli degli Ordini circondariali predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta della autorità giudiziaria; il CNF fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e alla reperibilità. L’art. 12 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio definisce al comma 1 lettera b) il criterio della reperibilità attraverso la predisposizione di liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero. L’art. 15 comma 2 lettere a) e b) del citato Regolamento stabilisce che i Consigli dell’Ordine circondariali devono dotarsi di una lista liberi e di una lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. La previsione delle liste risponde alla esigenza della autorità giudiziaria, di poter disporre, per le diverse tipologie di procedimenti, di una rosa di difensori che, con riferimento al turno giornaliero riferibile anche alle sostituzioni, hanno l’obbligo di essere reperibili nel caso di assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. In buona sostanza, secondo la lettera dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e dell’art. 15 del Regolamento CNF, la turnazione giornaliera serve a “coprire” la necessità di designazione di un difensore di ufficio che sostituisca il difensore assente, versando quindi in ipotesi diversa dalla designazione ex art. 97 comma 1 c.p.p,. che interviene nel caso in cui l’imputato sia rimasto privo del difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità di cui all’art. 106 c.p.p., ovvero per rifiuto o abbandono di difesa ai sensi dell’art. 105 c.p.p.
Ciò premesso la garanzia di reperibilità, che è preciso dovere deontologico del difensore inserito nelle liste richiamate e nella turnazione giornaliera, non può essere inteso quale obbligo generalizzato di “ piantonamento “ delle aule di udienza da parte del difensore di ufficio, pronto ad intervenire se e qualora si realizzi la condizione di momentanea assenza del difensore, laddove non si ritenga integrata la ipotesi di rifiuto o abbandono della difesa che, diversamente, ai sensi dell’art. 105 c.p.p, comporterebbe la nomina di un nuovo “titolare” della difesa di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. All’evidenza il concetto di reperibilità deve essere correttamente declinato nell’obbligo, per il difensore di ufficio inserito nella apposita lista e con riferimento alla turnazione giornaliera, di immediata rintracciabilità e tempestiva disponibilità a recarsi presso la sede ove la sua presenza sia richiesta . La condizione ipotizzata nel parere proposto dalla Camera Penale di Messina, di un difensore di ufficio chiamato a presenziare in aula– spesso inutilmente – sulla base della mera eventualità che sia assente taluno dei difensori nei processi inseriti nel ruolo di udienza, non risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore di ufficio, il cui ruolo rappresenta fondamentale garanzia di difesa tecnica per coloro che ne siano anche solo momentaneamente privi , in ragione della temporanea assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.
Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 marzo 2021
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