L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 234/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 13 Novembre 2025 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Luglio 2023
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