Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare (Nella specie trattavasi di intercettazioni telefoniche).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 28 Giugno 2017 (sospensione)
0 Comment