Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 102 del 19 Dicembre 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20650 del 17 Luglio 2023 (respinge)
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