Spetta al CNF la giurisdizione in materia di impugnativa avverso il diniego di iscrizione nelle liste degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) ex art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, tenute dai COA circondariali ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 22 novembre 2018, n. 158. Deve conseguentemente ritenersi superato il contrario e più risalente orierntamento, secondo cui “Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 380 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 19 Aprile 2023 (cancellazione amm.va)
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