Nell’elenco speciale ex art. 11 D.P.R. 382/1980 possono essere inseriti quei docenti che comunque sono legittimati ad essere iscritti nell’albo ordinario, ma momentaneamente non sono abilitati alla professione in quanto espletano l’insegnamento a tempo pieno.
Non può essere iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori l’esercente la professione di notaio per l’incompatibilità espressa ex art. 3 R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 18 febbraio 1993, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 18 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Febbraio 1992
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