Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. H, L. n. 247/2012), rilevano anche i comportamenti posti in essere al di fuori dell’attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro ove ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l’immagine e la dignità della professione; elementi questi che possono e debbono essere pienamente trasfusi, valutabili ed applicabili da parte dei COA al momento della richiesta di iscrizione nell’albo avvocati e nel registro dei praticanti, nonché quale requisito per la permanenza negli stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato cancellato in via amministrativa dall’albo per comportamenti penalmente rilevanti che attenevano al suo ruolo di ausiliario del giudice quale Professionista delegato alla vendita di immobili pignorati e, dunque, non direttamente l’attività professionale forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando il provvedimento del COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 209 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Luglio 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
0 Comment