Iscrizione all’albo o registro: la valutazione della condotta irreprensibile nel caso di procedimenti penali pendenti

Il requisito della “condotta irreprensibile” – previsto dall’art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l’iscrizione all’albo degli avvocati – impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell’idoneità dell’interessato, sotto il profilo dell’onorabilità, a garantire l’affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa, essendo necessario quantomeno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 268 del 24 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 24 Settembre 2025 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera n. 3 del 28 Febbraio 2025 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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