Il requisito della “condotta irreprensibile” – previsto dall’art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l’iscrizione all’albo degli avvocati – impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell’idoneità dell’interessato, sotto il profilo dell’onorabilità, a garantire l’affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa, essendo necessario quantomeno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 24 Settembre 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera n. 3 del 28 Febbraio 2025 (cancellazione amm.va)
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