La valutazione della condotta irreprensibile fondamentale ai fini della iscrizione all’albo degli avvocati o al registro dei praticanti, va compiuta dal Coa in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito di un eventuale procedimento penale, la cui condanna non implica una automatica inibizione alla iscrizione specie se relativa ad una condotta risalente nel tempo, essendo necessaria una valutazione della sua incidenza sull’affidabilità del soggetto ai fini della professione forense poiché risulterebbe vessatorio privare il richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare la professione. La mera condizione di imputato, inoltre, non è in sé ostativa all’iscrizione essendo necessario per lo meno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 183 del 26 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 26 Giugno 2025 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Ottobre 2024 (cancellazione amm.va)
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