Iscrizione all’albo: la valutazione della condotta irreprensibile (anche in caso di condanna penale)

In tema di iscrizione all’albo, le condotte che rilevano, ai fini della verifica del requisito di onorabilità, sono soltanto quelle, non attinenti alla dimensione privata, anche diverse da quelle aventi rilievo penale ed accertate in sede penale, aventi rilievo e incidenza rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto espletamento della professione. Conseguentemente, non dovranno essere considerate ostative condotte che, per la loro natura o per la occasionalità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull’affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività. In particolare, ove la condotta da valutare abbia formato oggetto di una sentenza penale di condanna, può assumere rilievo, ai fini di fare ritenere stabilizzata in senso positivo la personalità del soggetto e la sua affidabilità attuale, la risalenza nel tempo del fatto che ha dato luogo alla condanna e la circostanza che sia intervenuta la riabilitazione, in quanto essendo essa subordinata (come dispone la lettera dell’art. 179 c.p.) all’acquisizione di “prove effettive e costanti di buona condotta”, comprova non solo l’inesistenza successiva di comportamenti ulteriori di rilievo penale, ma la sussistenza di un comportamento successivo espressione del recupero dell’interessato ad un modello di vita improntato a correttezza e rispetto delle regole della convivenza sociale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 22 Dicembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 08 Maggio 2014
abc, Giurisprudenza CNF

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