Tra i requisiti per l’iscrizione all’albo, vi è quello di “avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine” (art. 17, comma 1, lett. c, L. 247/12), che “di regola” corrisponde con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente (art 7, comma 1, L. 247/12). Qualora il professionista cambi il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può prospettarsi: 1) l’apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l’interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione possa essere automatica; 2) l’apertura di un procedimento disciplinare, in ragione del rilievo deontologico della condotta, per mancanza di collaborazione con le istituzioni forensi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 68 del 18 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 18 Giugno 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 19 Luglio 2019
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