Irrilevante la mancanza del nome o della firma del relatore nella decisione disciplinare

La nomina del Relatore del procedimento disciplinare (art. 47, comma 3, R.D. n. 37/1934) e l’onere che al medesimo incombe di redigere il provvedimento finale (art. 51 R.D. n. 37/1934), hanno il solo scopo di organizzare il lavoro del Consiglio territoriale, tanto è vero che l’art. 51 cit. prescrive che la decisione sia sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del Consiglio territoriale medesimo, sicché l’indicazione del consigliere relatore ed estensore non è determinante ai fini della validità della decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 376 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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