La nomina del Relatore del procedimento disciplinare (art. 47, comma 3, R.D. n. 37/1934) e l’onere che al medesimo incombe di redigere il provvedimento finale (art. 51 R.D. n. 37/1934), hanno il solo scopo di organizzare il lavoro del COA, tanto è vero che l’art. 51 cit. prescrive che la decisione sia sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del COA medesimo, sicché l’indicazione del consigliere relatore ed estensore non è determinante ai fini della validità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la decisione del COA eccependo la “nullità assoluta ed insanabile della decisione finale per incertezza assoluta di individuazione del responsabile-relatore della medesima”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28.
Nello stesso senso, tra le altre, CNF sentenze n. 55 dell’11 aprile 2001 e n. 172 del 27 ottobre 2010.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 21 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 26 Marzo 2010 (avvertimento)
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