A nulla rileva l’eventualità che uno o più consiglieri che abbiano deliberato la decisione non siano più tali, a seguito dell’insediamento di un nuovo Consiglio conseguente a nuove elezioni, al momento del deposito della stessa, giacché il momento della pronuncia della decisione -in cui il singolo consigliere deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido- va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto (e, cioè, la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione) non incidono sulla sostanza della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Ottobre 2011 (sospensione)
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