Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 02 Settembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Ottobre 2010 (censura)
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