A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 21 Giugno 2024 (sospensione)
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