A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 23 Giugno 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 32 del 15 Maggio 2024 (sospensione)
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