A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.
– codice: art. 54
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 31 del 12 Giugno 2025 (censura)