A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.
– codice: art. 47
Risultati della ricerca: 4
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024
CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.
CDD di Genova (pres. Pedroni Menconi Silvana, rel. De Santis Fabio), decisione n. 33 del 16 Novembre 2021
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 50 del 16 Luglio 2019
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)