A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.
– codice: art. 15
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L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Piacci Bruno), sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 14 Marzo 2015
Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per la formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Mariani Marini Alarico), sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Maggio 2012 (sospensione)