Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso)

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 106 del 27 marzo 2024

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 27 Marzo 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 25 Marzo 2019 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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