La normativa in tema di indagini difensive prevede particolari cautele nel contatto del difensore dell’imputato con persone diverse dalle persone informate sui fatti. In particolare, l’invito rivolto alla persona offesa da reato deve essere scritto ed occorre sia dato avviso al difensore della persona offesa (se conosciuta), indicando espressamente la opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto. La violazione di tali obblighi ha conseguenze disciplinari (art. 55 ncdf), le quali prescindono dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini stesse da parte dell’Autorità Giudiziaria (art. 391 bis cpp).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 229
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 23 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Maggio 2014 (avvertimento)
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