A fronte del provvedimento penale di interdizione dall’esercizio della professione forense, il COA di appartenenza dell’iscritto è tenuto a procedere alla relativa annotazione nell’albo senza alcun potere di sindacato né di valutazione discrezionale, quindi con attività meramente materiale ossia insuscettibile di dare luogo a un provvedimento a carattere ricognitivo o di accertamento e meno che meno inibitorio, sicché non sussiste l’obbligo di avviare un formale procedimento amministrativo nei confronti dell’interessato, il quale pertanto non deve essere previamente avvisato né sentito (Nel caso di specie, la misura interdittale era stata irrogata all’iscritto per avere espletato indagini difensive nell’ambito di un procedimento penale, raccogliendo dichiarazioni poi risultate palesemente false).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 64 del 18 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Maggio 2019 (sospensione)
0 Comment