Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non è impugnabile al CNF

Al CNF compete il riesame di tutti procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio, o su domanda dell’interessato, che si siano conclusi con provvedimenti aventi natura accertativa o ricognitiva della sussistenza (o insussistenza) dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della professione; tuttavia, ancorché superato il principio del “numero chiuso” degli atti impugnabili davanti al CNF, non è suscettibile di sindacato la mera “presa d’atto” o la “materiale esecuzione”, da parte dei COA, di provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria penale, che restano esterni al perimetro dei poteri disciplinari o amministrativi domestici, e impongono attività vincolate, alla cui esecuzione sono obbligati gli Enti titolari della tenuta di Albi o Registri professionali (Nella specie, trattavasi del provvedimento di interdizione dall’esercizio della professione forense comminata dal Giudice penale, che il COA di appartenenza dell’iscritto aveva annotato nell’albo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 64 del 18 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 18 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Maggio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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