La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio con offerta di prestazioni professionali, mediante volantini distribuiti in un condominio composto da circa cento unità).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 01 Dicembre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 26 Marzo 2014 (sospensione)
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