INDEMPIMENTO OBBLIGAZIONI VERSO TERZI. ILLECITO A CARATTERE PERMANENTE

Costituisce violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 30 n. 3 (gestione di fondi non riferibili a clienti), 63 (rapporti con i terzi) e 64 (obbligazione di adempiere a obbligazioni assunte nei confronti di terzi) il comportamento dell’avvocato che non restituisce tempestivamente la somma indebitamente percepita da terzi. Tale violazione rientra nella categoria dell’illecito a carattere permanente fino a quando le somme non vengono restituite e/o pagate.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. de Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 70 del 7 novembre 2023

Giurisprudenza CDD

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