Incompatibilità professionali e avvocati “stranieri”

Tutte le previsioni dell’ordinamento sulle incompatibilità con la professione forense si applicano anche all’avvocato stabilito o integrato (Nel caso di specie, l’abogado era amministratore unico di diverse società commerciali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera COA di rigetto dell’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti per incompatibilità ex art. 18, lett. c, L. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 200 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 19 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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