Incompatibilità professionale: lavoro subordinato ed avvocati dipendenti pubblici

L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici. Tale eccezione è insuscettibile di applicazione analogica e presuppone: 1) che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico” oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”; 2) che l’ufficio legale costituisca un’unità organica autonoma dell’ente pubblico e che gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Maggio 2015
abc, Giurisprudenza CNF

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