Incompatibili con la professione le attività assoggettabili alle procedure concorsuali

L’essenziale discrimine per la verifica delle incompatibilità di cui all’art. 18 della legge professionale forense è costituito dalla assoggettabilità alle procedure concorsuali ed al fallimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 443 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 24 Novembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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