Il dovere di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo; ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica stessa (Nel caso di specie trattavasi di un maresciallo dell’Aeronautica militare).
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera n. 40 del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34207 del 21 Novembre 2022 (respinge)
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