Incandidabilità/ineleggibilità del commissario d’esame alle elezioni consiliari immediatamente successive

Ai sensi dell’art. 47 L. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 16 L. 113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari d’esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Corona), sentenza n. 210 del 30 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Dicembre 2019 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 01 Agosto 2019
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2606 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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