Ai sensi dell’art. 47 L. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 16 L. 113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari d’esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Dicembre 2019 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 01 Agosto 2019
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2606 del 04 Febbraio 2021 (respinge)
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