Incandidabilità del commissario d’esame alle elezioni consiliari immediatamente successive e relative suppletive

Ai sensi dell’art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933 (come sostituito dall’art. 1 bis dl 112/2003 convertito nella legge n. 180/2003), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come consigliere dell’ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione, dovendosi peraltro intendere per tali anche le eventuali elezioni suppletive che mirino a integrare, per effetto di cessazione della carica di taluno degli eletti, la composizione consiliare frutto delle elezioni cronologicamente immediatamente successive, giacché se così non fosse, il divieto si presterebbe a facili elusioni dal momento che, in virtù di un previo concerto, sarebbe possibile fare eleggere un soggetto, altrimenti incandidabile/ineleggibile sol che uno degli eletti si dimettesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Ottobre 2013 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Novembre 2012
Giurisprudenza CNF

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