L’art. 62 L.P. delinea l’ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità della pena di cui all’art. 647 c.p.p., di tal che non è possibile ritenere fungibili tra loro la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare ostandovi, peraltro, anche la diversa natura delle due misure (la prima di tipo penale e la seconda di tipo amministrativo seppur giustiziale).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbrai0 2021
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