È inammissibile il ricorso proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense a mezzo di avvocato difensore privo di procura speciale autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi. La legge professionale consente all’interessato iscritto nell’albo professionale e in possesso dello ius postulandi di difendersi personalmente ovvero, ai sensi dell’art. 60, comma 4, R.D. 37/1934, di farsi assistere da avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e munito di mandato speciale. L’inesistenza della procura — e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria — rende conseguentemente inammissibile il ricorso, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, pur se rilasciate per ogni fase e grado del giudizio. (Nella specie, nel fascicolo erano state reperite due procure, ma nessuna procura autonoma e successiva alla decisione impugnata; conseguentemente, il ricorso al CNF è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 340 del 13 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 340 del 13 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Settembre 2021 (censura)
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