L’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma sempre che l’istanza stessa abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012 prevede solo l’istanza di parte per l’esercizio di tale prerogativa (nella specie, la richiesta di sospensiva non andava oltre la intestazione denominativa dell’atto, che non conteneva motivi di protezione interinale ed urgente).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7073 del 03 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 17 Luglio 2021
0 Comment